Novità a seguito della pubblicazione del decreto CURA ITALIA

Novità a seguito della pubblicazione del decreto CURA ITALIA

Oggi 18 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’atteso Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 definita anche “decreto cura Italia” che contiene le misure di emergenza per il contrasto dell’epidemia. Si tratta di un primo intervento urgente di una serie di norme che, a detta del governo, verranno emanate nel corso di questo anno.

Il decreto si compone di 64 pagine, 3 allegati per complessivi 127 articoli e disciplina moltissimi aspetti legati all’emergenza disponendo risorse finanziarie per 25 miliardi di euro.

Gran parte delle novità introdotte dal decreto, soprattutto quelle legate ad aiuti o contributi non automatici, dovranno essere seguite da successivi decreti attuativi quindi, ad oggi, molte delle disposizioni non sono fruibili.

Cliccando su questo link puoi scaricare la nostra circolare che contiene una prima analisi delle disposizioni che riguardano il settore delle aziende in termini di aiuti, proroghe nonché misure a sostegno del reddito per imprese professionisti e privati.

Abbiamo analizzato l’intero provvedimento e riportiamo un sunto (ove possibile) con i nostri commenti ed evidenze per gli articoli che riteniamo interessino, a vario titolo, i nostri clienti, tralasciano commenti su argomenti organizzativi relativi all’emergenza in termini sanitari, pubblici di polizia o altro.

 

Per quanto concerne nello specifico i versamenti fiscali e previdenziali le disposizioni sono contenute negli artt. 61 e 62 che riassumiamo ulteriormente:

Imprese e professionisti

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti (autoliquidazione Iva, ritenute per i dipendenti e relativi contributi previdenziali) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Zona rossa

Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per i residenti (persone fisiche e non, con sede legale) negli 11 Comuni lombardi definiti “zona rossa”. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate.

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 1° giugno 2020, o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Turismo e ristorazione

Trattamento speciale per le imprese dedicate al tempo libero, tra le più danneggiate dalle chiusure (turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti): tutti i versamenti fiscali (Iva compresa, addirittura sine die a partire dal 1° marzo) e quelli previdenziali sono sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020.

I versamenti veri e propri potranno essere fatti entro lunedì 1° giugno 2020 in unica soluzione o a rate fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta a lunedì primo giugno 2020.

La sospensione si allunga di un mese (al 30 giugno 2020) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sempre con possibilità di rateizzare fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere da giugno 2020.

 

Trattandosi di Decreto-legge l’entrata in vigore decorre dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020. Come noto il decreto, in quanto tale, perde ogni efficacia in caso di mancata conversione entro 60 giorni a cura del Parlamento che può apportare modificazioni.

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