Novità Legge di bilancio 2021

Novità Legge di bilancio 2021

Di seguito si elencano, sinteticamente, le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021, che sono in vigore dal primo gennaio. Le novità maggiormente rilevanti sono state evidenziate in colore blu.

Da questo link è possibile scaricare un documento sintetico delle principali novità di natura fiscale e previdenziale.

  • Interventi di recupero del patrimonio edilizio: Prorogato il termine della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute fino al 31/12/2021 nel limite massimo di 96.000;
  • Bonus mobili: Prorogato il termine della detrazione del c.d “Bonus mobili” per le spese sostenute nel 2021, e si eleva da 10.000 a 16.000 il limite massimo di spesa detraibile;
  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici: Prorogato il termine della detrazione IRPEF/IRES del 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2021;
  • SuperBonus: Prorogato il termine della detrazione del Superbonus al 30/06/2022 e la ripartizione avverrà in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti;
  • Bonus facciate: Prorogato il termine della detrazione del c.d “Bonus facciate” al 31/12/2021;
  • Bonus verde: Prorogato il termine della detrazione IRPEF del 36% del c.d “Bonus verde” per le spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021, per un importo massimo di 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
  • Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021: L’esclusione riguarda gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • Proroga della rideterminazione (rivalutazione) del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate: nuovamente prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. Sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. La rivalutazione comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11%;
  • Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: Prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari che viene concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (non quindi su radio e TV), anche in formato digitale ed entro il limite massimo di 50 milioni di euro;
  • Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (alcune zone delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Molise): L’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi;
  • Estensione credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, viene esteso limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio (prima escluse) fino al 30.4.2021;
  • Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale: viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piattaforma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute;
  • Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto: le cessioni dei beni alimentari (asporto) effettuate da bar e ristoranti beneficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione;
  • Termini di registrazione delle fatture attive: per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni);
  • Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”: la comunicazione dovrà essere effettuata mediante il Sistema di Interscambio; i dati relativi alle operazioni svolte dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; i dati relativi alle operazioni ricevute dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento;
  • Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B: è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS. Tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche;
  • Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA: al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi. Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica;
  • Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica: al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo;
  • Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi: la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione. Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. Gli errori nella memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi sono sanzionati in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione. Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese;
  • Lotteria degli scontrini e cashback: Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini è consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Ad oggi non è stato ancora emanato il decreto attuativo pertanto la lotteria non è ancora operativa. Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale;
  • Agevolazioni IMU e TARI Pensionati residenti all’estero: Per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso l’IMU è ridotta a metà, la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo, è dovuta nella misura ridotta di due terzi;
  • Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale: per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato al quinto esercizio successivo. Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4);
  • Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: prorogato e potenziato il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. La nuova disciplina si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione, c.d. “prenotazione” (“Periodo 2020-2021”). La nuova misura del credito d’imposta è così determinata:
    • in via “ordinaria”, per il Periodo 2020-2021: 10% relativamente agli investimenti aventi a oggetto beni materiali, nel limite massimo di costi agevolabili pari a 2 milioni di euro; 10% relativamente agli investimenti aventi a oggetto beni immateriali (in precedenza esclusi dalla Legge di Bilancio 2020) nel limite massimo di costi agevolabili pari a 1 milione di euro; 15% relativamente agli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati al c.d. “smart working”;
    • relativamente agli investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”7 , per il Periodo 2020-2021: 50%, per un importo complessivo di investimenti non superiore a 2,5 milioni di euro; 30% sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino all’importo di 10 milioni di euro; 10% sulla quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino all’importo di 20 milioni di euro.
  • Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno: prorogata per gli anni 2021 e 2022, la maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il credito, che varia in base alle dimensioni dell’impresa, è aumentato dal 20% al:
    • 25% per le grandi imprese;
    • 35% per le medie imprese;
    • 45% per le piccole imprese.
  • Credito d’imposta per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari: il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico;
  • Sospensione versamenti di gennaio e febbraio 2021 per gli enti sportivi: sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche relativi a:
    • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
    • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;
    • ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
    • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.
  • Voucher per occhiali da vista: si riconosce in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive;
  • Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi: in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale;
  • Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione: introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone ed è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore;
  • Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19: introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta per:
    • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
    • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.
  • Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti (in attesa di decreti attuativi): viene istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:
    • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
    • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103.
    • I lavoratori autonomi e i professionisti devono aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.

Per scaricare il testo della Legge clicca qui

 

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