LITI FISCALI PENDENTI – UN FLOP ANNUNCIATO

LITI FISCALI PENDENTI – UN FLOP ANNUNCIATO

L’Art. 11 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge96/2017 introduce la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

Sono definibili le controversie relative alle imposte dirette ed indirette, i tributi locali (ICI, IMU e TARSU), ad accezione di alcune fattispecie contemplate nella Circolare Ministeriale 22E del 20/07/2017 (IVA all’importazione, rimborsi etc.) nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate (ed anche i Comuni per i tributi locali) pendenti in ogni stato e grado di giudizio con costituzione in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 24/04/2017.

Per usufruire dell’agevolazione, si dovranno versare le imposte e gli interessi al netto di sanzioni ed interessi di mora.

Qualora la lite riguardasse esclusivamente le sanzioni, si dovrà versare il 40% dell’importo contestato.

La domanda dovrà essere presentata entro il 2/10 p.v. ed il pagamento, se superiore ad € 2.000,00, si potrà versare alle seguenti scadenze: 2/10/2017 40%; 30/11/2017 40%; 2/07/2018 20%

Tale norma agevolativa presenta profili di criticità e di scarsa convenienza.

A titolo esemplificativo: ad un contribuente viene notificato un Avviso di accertamento, contenente maggiori imposte pari a 100, sanzioni 100, interessi 10, per un totale complessivo di 210.

Il contribuente, nei 60 giorni successivi, poteva definire per acquiescenza versando l’imposta di 100, le sanzioni ridotte ad 1/6, pari a 16.67, ed interessi di 10, per un totale di 126.67 da corrispondere da un min. di 24 ad un max di 48 mesi. Con la norma attuale, si dovrebbero versare le imposte e gli interessi per un importo di 110, da corrispondere per l’80% nei prossimi 2 mesi. E’ evidente, che un contribuente che decida di incardinare un processo tributario con l’aggravio di costi del contributo unificato e dell’onorario del professionista, non avendo versato l’importo di 126, oggi sicuramente non è disposto a pagarne 110. Inoltre, lo stesso importo di 110, lo dovrebbe versare anche chi ha ottenuto un accoglimento totale o parziale del ricorso.

Tale differenziazione, invece, era presente nelle norme agevolative precedenti, del 2002 e del 2011, le quali richiedevano soltanto una parte dell’imposta in base allo stato del giudizio.

In conclusione, tale norma è destinata, a parere del sottoscritto, ad un flop colossale, con buona pace dell’estensore della Legge che, al limite, potrà sempre modificarla, con le riaperture dei termini, strumento utilizzato troppo spesso per un Paese alla ricerca costante della certezza del diritto.

Ad Maiora

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