La manovra 2017

La manovra 2017

SPLIT PAYMENT: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti disciplinato all’art. 17-ter, Dpr 633/1972.
Nel dettaglio viene previsto che gli operatori che pongono in essere cessione di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei soggetti sotto indicati per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° Luglio 2017 opera lo split payment (scissione dei pagamenti):
1. a) Pubblica Amministrazione, come definita in generale dalla legislazione in materia di finanza Pubblica;
2. b) società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
3. c) società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;
4. d) società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, dalle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dalle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;
5. e) società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Relativamente alle prestazioni di servizi e sempre per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° Luglio 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti viene esteso anche ai compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (lavoratori autonomi).
Le disposizioni attuative del presente provvedimento saranno stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge.

Lo split payment (scissione dei pagamenti) prevede che le fatture emesse nei confronti dei soggetti sopra indicati vengano prodotte senza addebito dell’IVA in quanto quest’ultima verrà da pagata direttamente dall’Ente pubblico (o loro partecipate).
E’ pertanto possibile che imprese e professionisti che operano principalmente nei confronti dei soggetti sopra indicati maturino crediti per IVA nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Cambia il termine di decadenza per l’esercizio della detrazione dell’Iva relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati disciplinato all’art 19 DPR 633/1972.
Per effetto delle modifiche in esame, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il relativo diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
La modifica sul termine ultimo sull’esercizio al diritto alla detrazione dell’imposta apporta altresì una modifica al termine di registrazione degli acquisti disciplinato all’art 25 DPR 633/1972. La nuova disposizione prevede che le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In sostanza si perde il diritto alla detrazione dell’iva sulle fatture non registra nell’anno di riferimento.
A tal proposito si rende necessario attivarsi per tempo al fine di ottenere tutte le fatture dell’anno entro i primi giorni dell’anno successivo.

COMPENSAZIONI: NOVITA' PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Modificate le disposizioni in materia di compensazioni di crediti relativi alle imposte.
In particolare:
a) Passa da 15mila a 5mila euro annui il limite al di sopra del quale i crediti relativi all’iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap possono essere usati in compensazione solo previa apposizione del visto di conformità (o, in alternativa, della sottoscrizione da parte di chi esercita il controllo contabile) sulla dichiarazione da cui emergono.
Si prevede, inoltre, che nelle ipotesi di compensazioni eseguite in mancanza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, ovvero con visto o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l’amministrazione finanziaria procede al recupero dell’ammontare dei crediti indebitamente utilizzati, oltre che degli interessi e delle sanzioni.
b) Per i titolari di partita Iva che intendono eseguire compensazioni del credito Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi scatta l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dall’importo del credito utilizzato.
c) Viene esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione per il pagamento degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati.

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI: NOVITA' PER I PRIVATI E GLI AGENTI IMMOBILIARI

Introdotta una disciplina specifica per le locazioni brevi.
In primo luogo, ai fini ti tale nuovo regime fiscale sono considerate locazioni brevi:
“i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione diportali online”.
Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi a oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle stesse condizioni previste per le locazioni brevi.
In capo ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, è previsto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro; sanzione ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Gli stessi soggetti, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione in esame, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedono al relativo versamento e alla relativa certificazione. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
La disposizioni attuative del nuovo regime fiscale delle locazioni brevi saranno adottate con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI: NOVITA' PER LE IMPRESE DI GAMING E GESTORI DI VIDEOGIOCHI

Aumenta l’aliquota del prelievo erariale unico (Preu).
1. a) Sugli apparecchi new slot il Preu è dovuto nella misura del 19% dell’ammontare delle somme giocate;
2. b) Sugli apparecchi Vlt (videolottery terminal) il Preu sale al 6% dell’ammontare delle somme giocate.
Dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto è fissata nella misura dell’8%.
Sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017:
1. a) Sulla parte delle vincite realizzate con gli apparecchi Vlt eccedente 500 euro, la misura dell’addizionale viene raddoppiata, passando dal 6% al 12%;
2. b) Passaggio dal 6% al 12% per il diritto dovuto sulla parte della vincita eccedente 500 euro, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita – Win for life, Vinci per la vita – Win for Life Gold e “SiVinceTutto SuperEnalotto”, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar.

RIDETERMINAZIONE BASE ACE: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE

Modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini Ace (aiuto alla crescita economica). Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato avendo riguardo alla relativa variazione in aumento rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non più dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010). La nuova regola si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi dal 2017.
Inoltre, per il calcolo dell’acconto Ires 2017, quale imposta del periodo precedente, deve essere considerata quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
Infine, sono previste novità per la rideterminazione della base Ace anche per le imprese individuali e le società di persone. Per questi contribuenti, infatti:
– Per il 2016, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
– A partire dal 2017 e fino al 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale si applica l’Ace.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIGNORAMENTI IMMOBILIARI: NOVITA' PER TUTTI I CONTRIBUENTI

In materia di riscossione sulle imposte sul reddito viene previsto che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni (prima si considerava il singolo bene), diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore a 120mila euro.

AVVIO DELLA STERILIZZAZIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA CONCERNENTI ALIQUOTE IVA: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Salvo l’adozione di provvedimenti sostitutivi che determinano i medesimi effetti, sterilizzando le relative clausole di salvaguardia, le misure previste in materia di innalzamento delle aliquote iva sono cosi modificate:
L’aliquota Iva del 10% passa:
– all’11,5% nel 2018,
– al 12% nel 2019
– al 13% dal 2020.
L’aliquota Iva ordinaria subirà l’aumento del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018.
Poi essa verrà:
– dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,
– poi ridotta al 24,9% nel 2020
– successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.

RECLAMO E MEDIAZIONE: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Aumenta il valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria prevista all’art 17-bis del Decreto Legislativo n. 546/1992.
In base alla modifica in esame, per le liti di valore non superiore a 50mila euro (in luogo dei 20mila previsti dalla normativa previgente), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.
La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE: NOVITA' PER TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO IN CORSO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Prevista la possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali pendenti. In particolare, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), possono essere definite mediante il pagamento di tutti gli importi richiesti dall’atto impugnato (che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado) e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto) con esclusione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora.
Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.
Invece, in caso di controversia relativa solo alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata.
Sono definibili le controversie rispetto alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Non sono definibili le controversie relative (anche solo in parte): alle risorse proprie tradizionali Ue, all’Iva riscossa all’importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per il versamento degli importi dovuti a seguito della definizione agevolata, si applicano le stesse regole previste per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione. Tuttavia, il numero massimo di rate è ridotto a tre. Non è comunque ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano 2mila euro.
Questi i termini previsti per il versamento degli importi dovuti:
30 settembre 2017 (in caso di pagamento in un’unica soluzione)
30 settembre 2017 (pagamento prima rata, 40% del totale delle somme dovute)
30 novembre 2017 (pagamento seconda rata, ulteriore 40%)
30 giugno 2018 (pagamento terza e ultima rata, residuo 20%).
Chi ha manifestato, entro il 21 aprile 2017, la volontà di avvalersi della “”rottamazione”” dei ruoli, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo congiuntamente alla rottamazione stessa.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Per la definizione agevolata è necessaria la domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La domanda (esente da imposta di bollo) deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione dei ruoli.
Le somme già versate, sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione, non vengono restituite.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui alla definizione agevolata delle liti pendenti. In seguito alla richiesta al giudice competente il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Le disposizioni attuative verranno stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia Delle Entrate.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC): NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è rilasciato, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dall’art 3 del decreto interministeriale 30 giugno 2015, a seguito della presentazione del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti contributivi (cd Rottamazione Equitalia).

PATENT BOX: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE

Alla disciplina della tassazione agevolata del reddito derivante dall’utilizzo di beni immateriali sono apportate le seguenti modifiche:
1. a) Esclusi dall’ambito di applicazione del patent box i redditi derivanti dall’utilizzo dei marchi d’impresa;
2. b) Il regime agevolato, invece, viene esteso anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali agevolabili, tra loro collegati da vincoli di complementarietà, finalizzati alla realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.
Le nuove disposizioni si applicano:
– Nei confronti dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta in ordine ai quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
– Nei confronti dei soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Rispetto alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014, si applicano le disposizioni previgenti.

IMPOSTA SUL REDDITO DI IMPRESA: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE

In merito alla disciplina de trattamento delle riserve ai fini della nuova imposta sul reddito d’impresa (Iri) si prevede che, in caso di fuoriuscita dal regime (anche a seguito di cessazione dell’attività), le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione dell’Iri, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari all’imposta sostitutiva.

PREMI DI RISULTATO: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro viene ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni relative a premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di appositi criteri non superiore a 800 euro.
Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.
Con riferimento alla quota di erogazioni di cui sopra viene corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.” Le nuove norme operano per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data.

TRANSFER PRICING: NOVITA' PER TUTTE LE IMPRESE

Rivista la disciplina del transfer pricing.
Si prevede innanzitutto che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti in Italia, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa regola si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito (nuovo comma 7, articolo 110, Tuir) e può essere riconosciuta:
– In esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri;
– A conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
– A seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni
Le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza saranno definiti da un successivo Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate

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