
11 Feb Trasformazione delle DTA in credito d’imposta per le banche in liquidazione a seguito della cessione delle attività e passività
A seguito dell’innalzamento dei requisiti patrimoniali minimi delle banche, operato dall’Organo di Vigilanza, diversi istituti di credito dovranno provvedere a porre in essere delle operazioni straordinarie di fusione con altri istituti di credito ovvero cedere i propri asset a banche di maggiori dimensioni o comunque che abbiano un’adeguata consistenza patrimoniale.
In siffatta situazione, diverse banche, soprattutto di piccole dimensioni, sono impegnate in questi mesi nella ricerca di partner con i quali porre in essere operazioni di fusione o cessione dei propri sportelli.
Ad avvenuta cessione degli sportelli bancari la cedente dovrà avviare la liquidazione volontaria della stessa nominando conseguentemente un liquidatore per il compimento delle operazioni necessarie all’estinzione del soggetto giuridico.
Durante la procedura della liquidazione, come noto, il liquidatore dovrà appunto adoperarsi per liquidare l’attivo e ad estinguere il passivo patrimoniale della società al fine di determinare l’eventuale attivo da distribuire ai soci.
Considerando lo specifico settore (bancario) nel quale operava la società ante liquidazione è necessario porre una particolare attenzione al rimborso/cessione di eventuali crediti d’imposta maturati.
Si tratta nello specifico di crediti tributari per acconti versati relativi all’imposta di bollo, imposte sostitutive, IRES e IRAP nonché il credito d’imposta per imposte anticipate (DTA Deffered Tax Asset).
Il DL 225/2010 ha concesso la possibilità agli istituti di credito di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate relative a:
- Svalutazione di crediti non ancora dedotte;
- Valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi saranno deducibili fiscalmente in più periodi.
La trasformazione delle DTA in credito d’imposta può avvenire in caso di conseguimento di una perdita fiscale, civilistica o in caso di liquidazione volontaria o di assoggettamento ad una delle procedure concorsuali.
In caso di liquidazione volontaria della Banca, la trasformazione delle DTA in credito d’imposta è possibile soltanto per le poste relative alla svalutazione dei crediti o ammortamenti e svalutazioni dell’avviamento e altre attività immateriali, iscritte nell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio nel quale la società svolgeva l’attività creditizia.
Il credito d’imposta per DTA si consolida, e quindi diviene utilizzabile, soltanto nel momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi relativa alla chiusura della liquidazione o della procedura; quindi, in sostanza, dopo lo scioglimento della società.
Accade di frequente che in caso di liquidazione conseguente alla cessione degli asset ad altri istituti di credito, questi ultimi si impegnano ad acquistare i crediti d’imposta della società cedente. In tal caso, il trasferimento del credito può avvenire mediante l’erogazione di un finanziamento da parte della banca cessionaria alla società in liquidazione (cedente) dell’importo pari al credito per DTA teorico che viene poi estinto nel momento in cui avviene l’acquisto del credito ormai consolidato a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla chiusura della liquidazione.
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